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Decreto ristori, sì alla detassazione di indennità e contributi ricevuti durante l’emergenza Covid-19

Decreto Ristori: da Roma arrivano importanti novità anche per gli operatori sanitari, in particolare per quelli che esercitano la libera professione.

Con il voto di fiducia il Senato ha dato il via libera l’emendamento che prevede la detassazione delle indennità e dei contributi legati all’emergenza Covid-19.

Tale esenzione riguarda dunque anche la nostra categoria: rende infatti giustizia ai colleghi che svolgono attività libero-professionali.

L’emendamento 10.0.21 bis era stato presentato dai parlamentari del M5S Romano, Mantovani, L'Abbate, Girotto, Matrisciano e Campagna.

La detassazione – si legge nel testo dell’emendamento - si riferisce ai “contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.

Ragion per cui “non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

Tale provvedimento - che per gli anni 2020-21 comporta oneri per complessivi 5 milioni di euro – è stata trovata anche la relativa copertura finanziaria.

Soddisfazione per il via libera di Palazzo Madama è stata espressa dall’AdEPP, l’associazione delle Casse di previdenza private. Nei mesi scorsi, infatti, era stata costretta a trattenere ingenti ritenute d’acconto sulle indennità straordinarie concesse ai loro iscritti in ginocchio.

Su questo aspetto il Parlamento ha fatto giustizia – ha commentato il presidente dell’AdEPP e dell’Enpam Alberto Oliveti –. È evidente che i sussidi assistenziali di ultima istanza che abbiamo anticipato per conto dello Stato e i sussidi che abbiamo finanziato come Casse sono analoghi nella sostanza. Non aveva senso che i professionisti in difficoltà pagassero le tasse su quelli finanziati con risorse private”.

Ricordo – ha detto ancora Oliveti - che inizialmente i professionisti erano stati completamente esclusi dai 600 euro statali. Grazie alla battaglia dell’AdEPP, e alla disponibilità delle Casse associate ad anticipare i soldi, la discriminazione è stata rimossa – aggiunge Oliveti –. Oggi viene rimossa una seconda discriminazione. In pratica sugli ulteriori aiuti che avevamo destinato ai professionisti con nostre risorse, lo Stato in sostanza rinuncia ad incamerare imposte. Appena la norma sarà definitiva – ha concluso - potremo inviare un ulteriore bonifico agli iscritti corrispondente alle ritenute d’acconto che eravamo stati costretti a fare”.

Ma ecco il testo integrale dell’emendamento:

Art. 10-bis.

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19

        1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».