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COVID-19. Tamponi e certificazioni per studenti e operatori scolastici: ecco la guida per i medici

L’ultima circolare pubblicata dal ministero della Salute fa chiarezza sui criteri da adottare per consentire il rientro a scuola degli studenti e degli operatori scolastici colpiti dal covid-19 o da altre patologie.

In primis viene specificato che in caso di febbre a 37,5° - oppure in caso di sintomi compatibili con la SARS-CoV-2 - scatta automaticamente il tampone.

Per effettuare il test il personale scolastico e gli alunni potranno contare su una corsia preferenziale.

La  circolare firmata dal direttore generale del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha individuato 4 tipologie di intervento riferiti all’alunno o all’operatore scolastico che risulta:

1.       positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2;

2.       negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2;

3.       convivente di un caso accertato;

4.       attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia.

Ecco, in sintesi, cosa è previsto punto per punto:

1.       Se il risultato del test è positivo, il caso viene subito notificato. Contestualmente si avvia la ricerca dei contatti e si avviano le procedure per sanificare i locali interessati nella struttura scolastica.

Per quanto riguarda la guarigione, si seguono le indicazioni scientifiche che prevedono due tamponi a distanza ravvicinata (24 ore l’uno dall’altro).

Con il doppio risultato negativo termina l’isolamento e si può procedere con l’inserimento nella comunità.

Per tornare a scuola sarà però necessario ottenere attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia.

2.       Se invece il risultato del test è negativo, sarà il pediatra (o il medico curante) a indicare il percorso clinico/diagnostico - compresa l’eventuale ripetizione del test - per il reinserimento a scuola.

Nel caso in cui la malattia diagnosticata sia diversa dalla SARS-CoV-2, la persona interessata resterà a casa fino a quando non sarà completamente guarita.

3.       Nel caso di convivenza con un caso accertato è prevista la quarantena.

Quest’ultima non scatta per i contatti più stretti dell’alunno in quarantena, ossia compagni di classe e docenti, salvo successive valutazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Tale valutazione avviene in caso di test con esito positivo effettuato sul contatto stretto convivente di un caso accertato.

4.       Quando l’operatore scolastico o alunno risultato positivo al test guarisce, si procede con il doppio tampone, da ripetersi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Se entrambi danno esito negativo si predispone l’attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità.

Se invece si riscontrano malattie diverse dalla SARS-CoV-2 (e il tampone è dunque negativo), si resta a casa fino all’avvenuta guarigione clinica.

Anche in questo caso è necessaria un’attestazione: dovrà specificare che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19.

 

Per ulteriori chiarimenti puoi consultare la circolare del ministero della Salute nell'allegto in PDF.

Per approfondimenti puoi anche scaricare l’allegato in PDF con le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.   

 

 

Allegati

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

INDICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE SANITA'