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Pubblicità sanitaria, con la legge di bilancio 2019 informazioni corrette e trasparenti al cittadino

“Entra in vigore, con l’inserimento nella legge di bilancio 2019, una norma che determinerà, da ora in poi, una regolamentazione della pubblicità in sanità che valorizzi l’aspetto informativo, cancellando quello promozionale e commerciale. Tutto quanto abbiamo spiegato e proposto, nella nostra interlocuzione con la politica, è stato pienamente recepito”.

Questo il commento di Raffaele Iandolo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, all’indomani dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019, nella quale sono inseriti gli emendamenti promossi dall’on. Boldi sulla regolamentazione della pubblicità sanitaria e sul ruolo e gli obblighi posti a capo del Direttore sanitario.

“Questo risultato, unico nella storia dell’Odontoiatria italiana, viene ottenuto grazie al fatto che l’intera professione – Commissione Albo Odontoiatri nazionale, con tutta la FNOMCeO, ANDI ed AIO, e Fondazione Enpam – ha chiesto con un’unica voce che si regolamentasse la giungla ad oggi esistente in tema di informazione sanitaria” continua il Presidente Iandolo.

Quando si parla di salute, il Cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter decidere liberamente, avendo a disposizione informazioni corrette e trasparenti, e non deve essere lasciato in balia di messaggi suggestivi, incompleti e contraddittori, quando non palesemente ingannevoli.

L’emendamento approvato ha ribadito il ruolo degli Ordini nel controllo dei contenuti dei messaggi pubblicitari. Con l’obbligo di iscrizione del Direttore sanitario nella provincia in cui opera la Struttura, finalmente gli Ordini hanno un’arma in più per controllare meglio la situazione e prevenire i “comportamenti scorretti”; un compito che fino ad oggi dovevano svolgere con molte più difficoltà, visto il continuo avvicendarsi, all’interno delle Catene, di direttori sanitari provenienti spesso da Regioni molto lontane.

Dobbiamo lavorare per recuperare il rapporto di fiducia con i nostri pazienti e cambiare le norme che in questi anni la politica ha voluto applicate anche all’ambito sanitario.

Ma anche il nostro atteggiamento di medici deve rimanere coerente con il giuramento che tutti noi abbiamo fatto e quindi non dobbiamo cedere a logiche commerciali. 

Per una più chiara comprensione di quanto è stato approvato dal Parlamento, trascriviamo i due Commi della Legge di Bilancio nella quale sono inseriti:

Comma 525.

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria. 

Comma 536.

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Appare chiaro, quindi, che al Direttore Sanitario spetta il compito di essere il garante del corretto andamento medico e giuridico della struttura che è chiamato a dirigere, che deve informare correttamente i Cittadini-pazienti che si rivolgono alla struttura per cure di qualsiasi natura, che DEVE essere iscritto all’Ordine provinciale nella quale opera la struttura che dirige, che può fungere da Direttore Sanitario in una sola struttura e non in più strutture anche se di natura diversa.

È l’unico caso di limitazione territoriale a una iscrizione ordinistica, che è valida per tutto il territorio nazionale.

Per esercitare l’attività medica comunque svolta, intendendo in qualunque forma giuridica esercitata, è necessaria l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e gli Ordini vigilano sugli iscritti agli Albi, qualunque sia la forma giuridica in cui esercitano la professione medica e odontoiatrica.

Giorgio Berchicci (Presidente Commissione Albo Odontoiatri Isernia)