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Pagamento Irap per i medici di famiglia, la Corte di Cassazione fa chiarezza sulle sostituzioni

Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sui compensi dovuti al medico sostituto: non è un dipendente, bensì – di fatto - un supplente che dà continuità a un servizio pubblico. Ragion per cui il medico di famiglia o il pediatra non è tenuto a pagare l’Irap. E ciò lo dice tirando a sua volta in ballo una sentenza della Corte Costituzionale.

Il caso è stato sollevato da un ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di un pediatra lombardo, ritenendo che tali “supplenti” fossero stati impiegati in modo non occasionale.

Per la Suprema Corte L’Irap è un’imposta che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Ebbene: il lavoratore autonomo non può essere considerato alla stregua di un’impresa. Nemmeno se il medico professionista ha più studi.

I compensi ai medici che fanno sostituzioni non possono dunque essere riconducibili “all’autonoma organizzazione ai fini Irap in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo”.

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’articolo, a firma di Mauro Miserendino, pubblicato su doctor33.it.